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CODICE ETICO

I Consulenti Finanziari che desiderano iscriversi a OPEC Financial sottopongono specifica richiesta che sarà deliberata dal consiglio direttivo sentito il parere del comitato etico dell’Associazione. Inoltre, il nuovo associato dovrà sottoscrivere e rispettare il Codice Etico.

Il nostro codice deontologico rappresenta il complesso dei principi e delle regole di autodisciplina e costituisce un indispensabile strumento per un corretto svolgimento delle attività da parte di tutte le figure professionali iscritte e associate all’O.P.E.C. Financial.

Declaratoria

Il presente codice etico è aggiornato secondo le normative di settore a livello comunitario recepite dallo Stato Italiano nonché dalla regolamentazione secondaria che disciplina le attività dell’intermediazione finanziaria, creditizia e assicurativa, e si applica in particolare a tutti i Consulenti Finanziari iscritti all’apposito Organismo di gestione dell’Albo-OCF e presso la CONSOB nonché agli Agenti in Attività Finanziaria regolarmente iscritti presso l’Organismo degli agenti e Mediatori-OAM, agli Agenti, ai Brokers e, più in generale, a tutti gli Operatori del mercato finanziario. Tutti gli Operatori iscritti all’O.P.E.C. Financial, in particolare i Consulenti Finanziari Autonomi - sia persone fisiche sia persone giuridiche - e quelli abilitati all’offerta fuori sede, nonché gli Agenti Finanziari iscritti ai rispettivi albi o elenchi, saranno tenuti al rispetto delle norme deontologiche qui disciplinate, condividendone i valori ispiratori, i principi e i contenuti. Con ciò, nello svolgimento dell’attività professionale contribuiranno a rendere più efficiente, più funzionale e più trasparente il mercato finanziario italiano. Infatti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei contratti sono elementi fondamentali per un corretto svolgimento dell’attività professionale nel rapporto con gli investitori, con le famiglie e le imprese di investimento.

1 - Premessa

 

Il presente codice etico e di Autodisciplina costituisce l’insieme dei principi e delle regole che ogni Consulente Finanziario, ogni Agente e, in generale, ogni Operatore del mercato finanziario, devono osservare e ai quali devono ispirarsi nell’esercizio della propria attività professionale. Stante la diversa natura delle Professioni sopra elencate e onde non trascurare aspetti qualificanti per ciascuna di esse, il presente codice etico si concentra esclusivamente sull’attività di Consulenza Finanziaria Indipendente. I principi e le regole valgono per tali figure in qualsiasi ambito e ruolo svolgano le attività specifiche della professione: si tratti di consulenza generica o specialistica, assistenza ai clienti, valutazione sui prodotti e servizi da sottoporre agli investitori, aspetti e valutazioni relative ai mercati praticate in modo autonomo o all’interno di organizzazioni professionali, strutture aziendali, soggetti abilitati e società pubbliche o private.

2 - Compiti, doveri, responsabilità

 

2.1 Tutte le attività descritte in premessa vengono svolte dai Consulenti Finanziari Autonomi nel più assoluto rispetto di leggi, regolamenti e contratti che ne disciplinano l’attività professionale e sulla base dì una conoscenza tecnico-scientifica dei mercati finanziari. Tali conoscenze ed esperienze dovranno essere certificate con l’avvenuto ottenimento delle previste abilitazioni professionali e maturate tramite una formazione ricorrente.

 

2.2 La professionalità dei Consulenti Finanziari Autonomi ha come scopo fondamentale, nell’ambito di un’azione educatrice e divulgatrice, quello di far crescere negli investitori, nei risparmiatori e nelle imprese, una conoscenza e una consapevolezza più attente e produttive nell’ambito dell’allocazione del proprio risparmio o del patrimonio di riferimento. In tale prospettiva, il Consulente Finanziario Autonomo può senz’altro favorire la tutela del pubblico risparmio e con ciò una maggiore sicurezza economico-sociale del Paese, oltre a contribuire alla crescita e allo sviluppo dei mercati finanziari.

 

2.3 Proprio per tali specifiche competenze e per il ruolo sociale ricoperto, ai Consulenti Finanziari Autonomi è attribuito anche il ruolo di promuovere, di sviluppare e attuare, in sintonia e in collaborazione con tutte le Istituzioni preposte, una corretta ed e voluta educazione finanziaria.

 

2.4 Compito primario dei Consulenti Finanziari Autonomi, quindi, è quello di produrre e utilizzare, con competenza, responsabilità, coscienza e indipendenza di giudizio, le conoscenze dei prodotti e la ricerca dei migliori servizi disponibili da offrire alla clientela senza sottostare ad alcun interesse di parte, e quindi senza generare nessun conflitto di interessi ma ricercando, nell’ottica del carattere pubblico che rivestono tali attività, la maggiore obiettività possibile nell’analisi delle proposte di investimento atte a tutelare il patrimonio familiare o aziendale nell’esclusivo interesse del cliente.

 

2.5 E’ dovere dei Consulenti Finanziari Autonomi non violare i principi della segretezza professionale e personale e fare in modo che la raccolta, l’utilizzazione e la divulgazione delle informazioni di cui è destinatario non rechino pregiudizio a coloro che le forniscono e a coloro ai quali tali informazioni sono rivolte, salvaguardando il diritto delle persone alla riservatezza e alla privacy.

 

2.6 Qualora per lo svolgimento del lavoro sia necessario l’apporto professionale di altri colleghi o di collaboratori, il Consulente Finanziario Autonomo ha il diritto-dovere di pretendere che questi rispettino le stesse regole di comportamento dettate dal presente codice e di vigilare in tal senso.

 

2.7 I Consulenti Finanziari e, in generale, tutte le figure qualificate come “operatori professionali” nello svolgimento della loro attività sono responsabili dei risultati del loro lavoro e delle modalità di divulgazione. Nel rapporto con gli investitori debbono prestare particolare attenzione che tutte le informazioni acquisite sulla situazione personale, familiare, patrimoniale o aziendale dei clienti siano coperte dal vincolo di riservatezza.

2.8 Per tutti gli ambiti professionali in cui opera, il Consulente Finanziario Autonomo è tenuto alla partecipazione attiva a programmi di formazione continua che gli consenta di migliorare il proprio livello professionale.

 

2.9 Il Consulente Finanziario Autonomo, nello svolgimento della propria attività di consulenza potrà essere retribuito in modo trasparente esclusivamente dal proprio cliente.

 

2.10 Il Consulente Finanziario Autonomo pone particolare attenzione ai costi complessivi a carico del suo cliente e per tanto è tenuto a informare trasparentemente il cliente di tutti i costi e le commissioni legate a i suoi investimenti e si impegna a fatturare le proprie parcelle di consulenza ad un livello non superiore allo 0,75% dell’investimento complessivo di ciascun cliente.

3 - Comitato Etico

Il Comitato Etico è composto da tre membri designati dal Comitato Direttivo Centrale dell’O.P.E.C. Financial nell’ambito di esponenti di rilievo del mondo della finanza, di indubbia professionalità e imparzialità. Il Comitato Etico, preseduto e coordinato dal presidente Nazionale, ha il compito di vigilare sull’operato e sui comportamenti degli associati all’O.P.E.C. Financial di cui al presente codice e segnalare – secondo la natura delle infrazioni riscontrate - agli organi statutari della stessa O.P.E.C. Financial le infrazioni riscontrate per i provvedimenti del caso nel rispetto della normativa vigente. O.P.E.C. Financial, previo apposita delibera degli organi competenti, ha la facoltà di nominare il Comitato di volta in volta all’insorgenza di casi specifici, ovvero di formare un comitato permanente che resti in carica per almeno un anno.

4 - Disposizioni finali

Il presente codice etico ha valore nei confronti di tutti gli iscritti all’O.P.E.C. Financial sezione A Professional i quali dovranno sottoscriverlo all’atto dell’iscrizione. Il presente codice etico è stato redatto nel rispetto delle normative di legge vigenti.

 

O.P.E.C. Financial si adopererà affinché il codice etico costituisca garanzia, orientamento e vincolo nello svolgimento delle attività professionali regolamentate e di cui in premessa.

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